GDPR
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on line
Scopo della Pubblicazione
Il G.D.P.R. UE 2016/679, sancisce, tra gli altri adempimenti, che ogni titolare di trattamento (soggetto
giuridico possessore di P. Iva o Codice Fiscale) sia obbligato, ai sensi degli articoli 13 e 14 alla redazione e
comunicazione di un documento denominato
“Informativa sul trattamento dei dati personali”.
Questo è uno degli atti di maggiore rilevanza nella gestione dei dati: sancisce le responsabilità, le
motivazioni e le modalità dei trattamenti a seguito di un rapporto instaurato tra le parti, permettendo, come
fortemente voluta dalla legge, trasparenza sui singoli trattamenti.
La banca dati pubblicata sul presente sito, composta esclusivamente di Informative sul trattamento dei dati
personali, è lo strumento che consente di ottimizzare dal punto di vista burocratico, organizzativo ed
economico la comunicazione e diffusione delle medesime a tutti gli interessati.
Il Garante utilizza lo stesso metodo per la diffusione delle informative soggette a notifica e caldeggia
l’utilizzo di questa tecnologia tendente al risparmio e alla semplificazione.
Il titolare del trattamento, per essere in regola, dopo aver pubblicato la propria informativa sul sito è
sufficiente che indichi su ogni documento emesso (DDT, fatture/parcelle, carta intestata, annunci economici,
biglietti da visita, mail, fax e quant’ altro) un richiamo, analogo a quanto sotto riportato, che tecnicamente
viene chiamato “informativa breve”
Informativa privacy ex artt. 13 e 14 GDPR UE 2016/679 sul sito www.gdpr-info-on-line.it.
E’ comunque necessario detenere ed esporre in modo ben visibile, presso le strutture del titolare, una copia
dell’ informativa di modo che sia a disposizione di colore che volessero vederla direttamente sul luogo.
I vantaggi della pubblicazione in internet delle informative sono evidenti sotto svariati punti di vista:
– comunicazione a tutti gli interessati passati (compresi gli storicizzati) e presenti in quanto l’ informativa è
sempre a disposizione sul sito 24 ore al giorno per 365 gg. all’ anno;
– se il richiamo è effettuato nei documenti pubblicitari o nei biglietti da visita, anche i futuri saranno
“previamente informati”, come richiesto dalla normativa (informare prima di trattare).
– non si corre il rischio di dimenticare nessuno
– non si deve appesantire la gestione amministrativa con spedizioni e con archiviazioni di provata
comunicazione (ricevuta di ritorno);
– l’informativa in linea sarà sempre l’ ultima versione con data di validità aggiornata. Non occorrerà rispedire
a tutti le variazioni apportate, basterà riportale sul sito.
E’ importante ricordare il forte rischio sanzionatorio.
La Guardia di Finanza è l’ organo al quale, tra gli altri, sono delegati gli atti ispettivi che possono essere
richiesti da uno qualunque degli aventi diritto (clienti, fornitori e/o potenziali tali passati, presenti e futuri).
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